Indice
Dopo lo spirotetramat, è la volta dello spinetoram. Con decreto dirigenziale del 12 marzo 2026, il Ministero della Salute ha autorizzato in deroga, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’impiego del formulato DELEGATE 26, registrazione n. 19247, per un periodo di 120 giorni, dal 30 marzo al 28 luglio 2026. L’autorizzazione riguarda alcuni impieghi considerati indispensabili in relazione a specifiche emergenze fitosanitarie: sull’olivo contro sputacchina media e margaronia, su ciliegio e albicocco contro Drosophila suzukii, sul pero contro psilla. Il provvedimento arriva in un contesto regolatorio non secondario, perché la sostanza attiva spinetoram era stata interessata dal mancato rinnovo dell’approvazione a livello unionale; proprio per questo, l’uso emergenziale previsto dall’articolo 53 torna a rappresentare uno strumento eccezionale, circoscritto nel tempo e giustificato dalla difficoltà di fronteggiare alcune avversità con alternative ritenute sufficienti o adeguate nella campagna in corso.
- Leggi anche: Spirotetramat, deroga di 120 giorni in Italia
Le colture interessate e il perimetro tecnico dell’autorizzazione
Nel dettaglio, DELEGATE 26 è stato autorizzato come insetticida a base di spinetoram, sostanza attiva classificata nel gruppo IRAC 5, con attività per ingestione e per contatto. L’etichetta allegata al decreto definisce con precisione colture, bersagli, dosi e numero massimo di interventi. Sul pero è consentita una sola applicazione contro Cacopsylla pyri, alla dose di 400 g/ha, da eseguire in presenza del parassita allo stadio di uova gialle. Su albicocco è ammesso un solo trattamento contro Drosophila suzukii, con dose di 300-400 g/ha; su ciliegio, sempre contro il moscerino asiatico della frutta, sono invece consentiti fino a due interventi, alla dose di 300 g/ha, con intervallo minimo di 28 giorni. Sull’olivo, infine, il decreto autorizza due applicazioni contro Philaenus spumarius e Palpita unionalis, alla dose di 75 g/ha, anche in questo caso con intervallo minimo di 28 giorni tra eventuali trattamenti successivi.
Il dato tecnico più rilevante, però, non è soltanto nel numero di colture coinvolte, ma nel valore strategico degli usi concessi. Nel caso dell’olivo, l’inserimento della sputacchina nell’autorizzazione richiama immediatamente il tema della gestione del vettore, che in molte aree resta un nodo fitosanitario di primo piano. Accanto a questo, la presenza della margaronia conferma la necessità di mantenere attenzione anche sui fitofagi cosiddetti “secondari”, che secondari non sono più quando la pressione aumenta e si concentra in fasi fenologiche sensibili. Per ciliegio, albicocco e pero, invece, il provvedimento si inserisce nella più ampia difficoltà di gestione di fitomizi e ditteri carpofagi in uno scenario di progressiva riduzione delle soluzioni disponibili.

Deroga sì, ma dentro un quadro di responsabilità tecnica
Come sempre accade per le autorizzazioni emergenziali, il punto non è soltanto che il prodotto sia disponibile, ma come verrà collocato nei programmi di difesa. L’etichetta autorizzata insiste su alcuni passaggi che meritano attenzione: rispetto delle fasce di sicurezza dai corpi idrici superficiali, tutela degli artropodi non bersaglio, divieto di trattamento in fioritura e in presenza di api in attività, oltre alla necessità di evitare applicazioni ripetute che possano accelerare la selezione di resistenze. Sul piano della gestione responsabile del prodotto, il documento raccomanda infatti l’alternanza con sostanze attive a diverso meccanismo d’azione e invita a non impiegare il formulato su popolazioni che abbiano già mostrato ridotta sensibilità alle spinosine. Anche gli intervalli di sicurezza sono esplicitati: 3 giorni per ciliegio, 7 giorni per pero e albicocco, 21 giorni per olivo.
L’autorizzazione in deroga non riapre stabilmente il profilo regolatorio della sostanza, né può essere letta come un ritorno strutturale dello spinetoram nei disciplinari ordinari. Piuttosto, certifica che, almeno per la campagna 2026 e per quegli specifici bersagli, l’amministrazione ha riconosciuto una condizione di emergenza fitosanitaria tale da rendere indispensabile un impiego temporaneo e mirato. Per i tecnici e per le aziende, questo significa avere a disposizione una finestra d’uso utile, ma da gestire con precisione agronomica, lettura del rischio e rigoroso rispetto di etichetta.
Ilaria De Marinis
© fruitjournal.com