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Parte integrante della pianificazione aziendale e delle politiche pubbliche, a dispetto del nome, essa non costituisce più un capitolo emergenziale. Non si tratta più soltanto di ricevere un indennizzo dopo un danno, ma di costruire sistemi capaci di reggere l’incertezza. Polizze assicurative, fondi mutualistici, strumenti pubblici per i rischi catastrofali e misure di prevenzione agronomica fanno parte di un ecosistema sempre più articolato. L’obiettivo non è eliminare il rischio – impossibile in agricoltura – ma renderlo gestibile, in modo da preservare la continuità produttiva e il reddito. Alla luce di questa evoluzione, quali sono allora le principali novità introdotte per il 2026 e come si riorganizza il sistema della gestione del rischio in agricoltura?
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Il 2026 e il nuovo assetto della gestione del rischio in agricoltura
Il 2026 rappresenta un passaggio chiave per questo sistema. Con il nuovo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), inquadrato nella PAC 2023-2027, viene infatti rafforzata l’architettura delle tutele disponibili per le imprese. Approvato con Decreto del 22 dicembre 2025 dal Ministero dell’Agricoltura (MASAF), il PGRA 2026 non solo conferma gli strumenti di gestione del rischio già esistenti, ma introduce una serie di novità che mirano a renderli più coerenti, accessibili e sinergici, con importanti riflessi per le imprese agricole italiane.
La dotazione finanziaria supera i 570 milioni di euro, destinati a sostenere assicurazioni agevolate, fondi mutualistici e Fondo AgriCat, ma la vera novità risiede nell’impostazione sistemica del modello. Gli strumenti non sono più concepiti come alternative tra loro, bensì come livelli di protezione complementari, pensati per intervenire su rischi differenti per frequenza, intensità e impatto economico. In questa logica si inserisce anche la previsione di una possibile proroga automatica del piano al 2027, qualora non venga approvato un nuovo PGRA entro il 30 novembre 2026, con l’obiettivo di evitare vuoti normativi e incertezze applicative per le imprese.
Un’altra innovazione di rilievo è rappresentata dall’entrata a regime delle polizze agevolate semplificate, le cosiddette “smart”, ora estese a tutte le colture e al comparto zootecnico. Queste coperture adottano un criterio di indennizzo basato su indici di valore e non più sulla stima analitica delle rese aziendali, con l’obiettivo di ridurre i costi di perizia, abbreviare i tempi di liquidazione e limitare il contenzioso. La valutazione del danno può avvenire anche su base areale, attraverso mappe di evento condivise tra compagnie e sistema pubblico, e il contributo pubblico al premio può arrivare fino al 90%, rendendo lo strumento potenzialmente più accessibile per quelle aziende che finora sono rimaste ai margini del sistema assicurativo.
Scadenze e dettagli
Parallelamente, il PGRA 2026 introduce un quadro molto più definito sulle scadenze entro le quali le aziende agricole devono sottoscrivere polizze agevolate e forme di mutualità per poter accedere ai contributi pubblici. Le date non sono più generiche, ma sono correlate ai diversi ritmi colturali e alle specificità dei comparti produttivi, in modo che gli operatori sappiano esattamente quando devono attivare una copertura per renderla ammissibile ai finanziamenti.
Nel dettaglio:
- per le colture a ciclo autunno-primaverile la sottoscrizione delle polizze singole o collettive deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno di riferimento;
- per le colture permanenti (come vigneto o frutteto) il termine è il 30 aprile;
- per le colture a ciclo primaverile e l’olivicoltura la scadenza è il 30 giugno;
- per le colture estive, i secondi raccolti, le colture trapiantate e molte produzioni vivaistiche (vivai di piante arboree da frutto, piante di vite portainnesto, vivai di viti, pioppelle) il termine è il 15 luglio;
- per le colture a ciclo autunno-invernale e le altre colture vivaistiche non comprese nelle categorie precedenti la scadenza è il 31 ottobre.
Se alcune colture vengono seminate o trapiantate dopo la loro finestra naturale, la sottoscrizione deve essere comunque effettuata entro la data della finestra successiva.
Per quanto riguarda la Mutualità Reddito (che compensa cali drastici di reddito settoriale), la copertura deve essere attivata entro il 30 giugno e si applica a una singola campagna annuale, anche se l’impegno può essere pluriennale.
Questo inquadramento temporale più definito non è solo una questione formale, ma cambia concretamente il modo in cui le imprese si muovono: consente di programmare per tempo le coperture, riduce il rischio di esclusioni per errori di calendario, rende più leggibili le alternative disponibili e spinge la gestione del rischio fuori dalla logica dell’emergenza, verso quella della prevenzione. È in questo quadro che il PGRA costruisce un sistema di protezione a più livelli: prima la prevenzione agronomica, poi assicurazioni e strumenti mutualistici per assorbire le perdite, e solo in ultima istanza l’intervento pubblico, riservato agli shock sistemici come gelate, alluvioni e siccità estreme.
Con scadenze differenziate per colture e settori, il Piano aiuta le imprese a incorporare il rischio climatico nella pianificazione ordinaria dell’attività, rendendo più semplice collegare la protezione finanziaria alle fasi reali delle campagne agricole.

Il nuovo ruolo del Fondo AgriCat
Parallelamente, il 2026 segna un riassetto più netto e strutturato del ruolo del Fondo AgriCat, che viene definitivamente inquadrato come strumento pubblico di protezione contro i rischi catastrofali, cioè quegli eventi meteorologici estremi – come gelate eccezionali, alluvioni e siccità prolungate – caratterizzati da bassa frequenza ma da un impatto economico potenzialmente devastante. Si tratta di fenomeni che, proprio per la loro natura sistemica e imprevedibile, risultano difficilmente sostenibili dal solo mercato assicurativo.
Il Fondo interviene esclusivamente al superamento di una soglia minima di danno, fissata al 20% della produzione media aziendale, e opera secondo regole standardizzate: franchigie predefinite, massimali di indennizzo e valori di riferimento (indici) per la stima del danno. Questo significa che non si tratta di un ristoro “a copertura piena”, ma di una rete di sicurezza di base, pensata per garantire un minimo di liquidità all’azienda nei casi più gravi, evitando il collasso finanziario dopo un evento estremo.
In assenza di una polizza assicurativa, AgriCat può comunque intervenire, riconoscendo una quota limitata del danno, calcolata su base indicizzata. In presenza di una copertura assicurativa agevolata con garanzia catastrofale, invece, il Fondo assume una funzione complementare e integrativa: non sostituisce l’indennizzo della compagnia, ma lo rafforza, intervenendo sulle parti non coperte o sulle franchigie elevate tipiche di questo tipo di polizze.
Il disegno che emerge è quello di un sistema a due livelli: da un lato il mercato assicurativo, chiamato a coprire i rischi più frequenti e gestibili; dall’altro, un fondo pubblico che si fa carico degli eventi estremi, per i quali non esiste una sostenibilità attuariale tradizionale. In questo modo, AgriCat non rappresenta un’alternativa alle polizze, ma un pilastro strutturale della gestione del rischio, con l’obiettivo di rendere economicamente sopportabili anche gli shock climatici più violenti.
Dagli strumenti alla pratica
Insomma, il 2026 si apre con un impianto normativo e operativo più strutturato rispetto al passato, ma anche con una sfida evidente: trasformare questi strumenti da meccanismi teoricamente disponibili a pratiche realmente adottate. Il nodo non è solo la quantità delle risorse, ma la loro accessibilità, la chiarezza delle regole, la capacità di accompagnare le imprese in scelte consapevoli.
Specialmente in un contesto climatico sempre più volatile, dove la gestione del rischio non può essere più percepita come un costo, ma costituisce una componente ordinaria della pianificazione aziendale.
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Ilaria De Marinis
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