Filiera agroalimentare, dall’UE nuove tutele per gli agricoltori

Il Parlamento europeo approva nuove misure per rafforzare la posizione degli agricoltori. Contratti scritti, maggiore attenzione ai costi di produzione e più forza alle OP: ecco cosa cambia

da Donato Liberto
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Produrre costa sempre di più, ma l’aumento delle spese sostenute in campo non si traduce necessariamente in un prezzo più alto per l’agricoltore. Energia, fertilizzanti, manodopera, acqua e mezzi tecnici incidono sui bilanci delle imprese, mentre il valore dei prodotti viene spesso definito all’interno di rapporti commerciali nei quali la parte agricola dispone di un potere negoziale ridotto.

L’Unione europea prova ora a intervenire su questo squilibrio. Il 16 giugno il Parlamento europeo ha approvato nuove regole per rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare. La principale novità riguarda la formazione del prezzo: quando sarà calcolato attraverso una formula, il contratto dovrà considerare anche le variazioni dei costi di produzione che incidono sulla remunerazione del produttore.

La riforma non introduce un prezzo minimo europeo e non garantisce automaticamente che ogni vendita copra tutte le spese sostenute dall’azienda agricola. Porta però i costi produttivi all’interno della trattativa commerciale e stabilisce regole più precise per la definizione del prezzo.

Cosa cambia nei contratti agricoli

Il contratto scritto, concluso prima della consegna, diventerà la regola generale nei rapporti tra agricoltori, organizzazioni di produttori, trasformatori, distributori e dettaglianti. L’accordo dovrà indicare il prezzo, la quantità e la qualità dei prodotti, i tempi di consegna, la durata, le modalità di pagamento e le condizioni applicabili in caso di forza maggiore.

Il prezzo potrà essere fisso oppure calcolato attraverso una formula. In questo secondo caso, il metodo dovrà essere chiaro e basato su parametri capaci di riflettere l’andamento del mercato e le variazioni dei principali costi produttivi.

Gli Stati membri dovranno predisporre e pubblicare indicatori di riferimento, costruiti attraverso dati e studi di filiera. Questi strumenti potranno aiutare agricoltori e acquirenti a definire il prezzo su basi più trasparenti, anche se le parti conserveranno una certa libertà nella scelta dei parametri da utilizzare. Per i contratti di durata superiore a dodici mesi sarà inoltre prevista una clausola di revisione. In presenza di forti rincari degli input, eventi climatici estremi o cambiamenti rilevanti del mercato, il produttore o l’organizzazione di produttori potranno chiedere di rivedere le condizioni concordate.

La riforma rafforza anche il ruolo delle organizzazioni di produttori, che potranno concentrare l’offerta e negoziare collettivamente prezzi, quantità e qualità. Un passaggio importante soprattutto nei comparti caratterizzati da una forte frammentazione produttiva.

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Perché l’ortofrutta potrebbe fare eccezione

Il contratto scritto sarà la regola, ma ogni Stato membro potrà decidere di escludere alcune tipologie di vendita. Le eccezioni potranno riguardare operazioni di valore contenuto, transazioni con pagamento immediato e prodotti stagionali o rapidamente deperibili. Quest’ultimo punto interessa direttamente frutta e ortaggi freschi. La vendita di un prodotto deperibile segue infatti tempi diversi rispetto a quella di una merce conservabile a lungo.

Si pensi, per esempio, a un produttore che raccoglie pesche molto mature. L’acquirente verifica la qualità, concorda il prezzo e ritira la merce nello stesso giorno, perché il prodotto deve raggiungere rapidamente il mercato. L’Italia potrebbe decidere di escludere operazioni di questo tipo dall’obbligo del contratto scritto, proprio per la necessità di concludere la vendita in tempi molto brevi.

Questo non significa che tutta l’ortofrutta resterà fuori dalle nuove regole. L’esclusione non sarà automatica: ogni Stato dovrà stabilire quali prodotti e quali operazioni potranno beneficiare delle deroghe.

Anche quando il contratto scritto non sarà obbligatorio, l’agricoltore o l’organizzazione di produttori potranno comunque richiederlo. Il problema sarà capire quanto questa possibilità potrà essere esercitata nella pratica. Un produttore con merce rapidamente deperibile, infatti, dispone di poco tempo per negoziare e potrebbe avere difficoltà a insistere davanti a un acquirente contrario a formalizzare l’accordo. È questo il principale punto critico per il settore: se le eccezioni saranno troppo estese, una parte importante delle vendite ortofrutticole potrebbe restare fuori proprio dalle tutele introdotte dalla riforma.

Nessun effetto immediato

Il voto del Parlamento europeo rappresenta un passaggio decisivo, ma l’iter non è ancora concluso. Il testo dovrà ricevere l’approvazione formale del Consiglio prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le nuove disposizioni sui contratti diventeranno applicabili due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento. Nel frattempo, ogni Stato dovrà definire le modalità di applicazione, gli indicatori di riferimento e le eventuali deroghe.

Per l’Italia, la partita decisiva riguarderà proprio questo passaggio. Occorrerà stabilire quali vendite potranno essere escluse, evitando che stagionalità e deperibilità diventino criteri troppo ampi e finiscano per ridurre la portata delle nuove tutele. La riforma introduce comunque un principio rilevante: il prezzo dei prodotti agricoli dovrà tenere maggiormente conto di quanto costa produrli. La sua efficacia dipenderà ora dalle scelte nazionali e dalla capacità delle organizzazioni di produttori di trasformare le nuove regole in un maggiore potere contrattuale.

 

Donato Liberto
© fruitjournal.com

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