Organismo nocivo da quarantena: significato e impatti in filiera

Dalle liste UE alle segnalazioni EPPO, cosa si intende per organismo ocivo da quarantena e perché la definizione cambia gestione, tracciabilità e movimentazioni

da Donato Liberto
organismo nocivo da quarantena

Negli ultimi anni la pressione fitosanitaria sui prodotti vegetali che entrano nell’UE – e quindi anche in Italia – tramite importazioni e movimentazioni commerciali è diventata una variabile strutturale per molte filiere ortofrutticole. Non dipende solo dal fatto che si scambia di più, ma da come si scambia: più origini coinvolte, rotte più frammentate e tempi di trasporto che accorciano la distanza tra aree dove un organismo è presente e aree dove non lo è. In parallelo, stagioni più miti e periodi caldi più lunghi possono aumentare le probabilità che un organismo introdotto riesca non solo ad arrivare, ma anche a insediarsi e diffondersi. In questo contesto, l’espressione organismo nocivo da quarantena viene usata spesso, ma non sempre in modo corretto.

In ambito fitosanitario, quarantena non indica genericamente un organismo molto pericoloso. È una categoria regolatoria: definisce lo status di un organismo nocivo rispetto a un territorio specifico e attiva un insieme di misure ufficiali finalizzate a impedirne l’introduzione e la diffusione.

La definizione nel quadro UE

Secondo il Regolamento (UE) 2016/2031, un organismo nocivo è considerato quarantine pest in un determinato territorio quando non è presente o è presente solo in modo limitato e, se introdotto, potrebbe diffondersi causando impatti rilevanti. Proprio per questo, la normativa prevede l’adozione di misure ufficiali per impedirne l’ingresso e contenerne l’eventuale diffusione.

Se un organismo rientra tra quelli da quarantena UE, la gestione passa anche sul piano regolatorio: obblighi e procedure ufficiali coinvolgono operatori professionali e autorità competenti, incidendo su controlli, tracciabilità e circolazione.

Dove si trovano le liste ufficiali UE

Nel sistema europeo, il riferimento pratico per capire se un organismo è regolamentato come quarantena è la normativa applicativa che elenca gli organismi e le misure collegate. In particolare, la Commission Implementing Regulation (UE) 2019/2072 stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 e include la lista degli Union quarantine pests (oltre a ulteriori categorie regolamentate) nei suoi allegati, aggiornati nel tempo tramite modifiche e versioni consolidate.

Per chi lavora in filiera, la discriminante è questa: un organismo è considerato “da quarantena” in ambito UE perché è inserito nelle liste ufficiali degli organismi regolamentati, con requisiti e misure specifiche, non per la sua risonanza mediatica o per il fatto di essere definito emergente.

EPPO: A1, A2 e Alert List, come leggerle senza confonderle

Accanto al quadro UE, le liste EPPO sono uno strumento utile per seguire l’evoluzione dei rischi fitosanitari nella regione europea e mediterranea e per orientarsi tra organismi già attenzionati e nuove segnalazioni. EPPO pubblica in particolare le liste A1 e A2, che raccolgono gli organismi per i quali l’Organizzazione raccomanda ai Paesi membri di valutare una regolamentazione come quarantine pests: la A1 riguarda organismi assenti dalla regione EPPO, mentre la A2 include organismi presenti localmente, ma non ampiamente distribuiti. Queste liste vengono revisionate periodicamente e rimandano al database EPPO, dove sono disponibili schede tecniche, dati di distribuzione, piante ospiti, standard diagnostici e documentazione di supporto.

A questo si affianca la EPPO Alert List, che ha una funzione diversa: è uno strumento di early warning che segnala organismi per i quali si ritiene opportuno mantenere alta l’attenzione, spesso in vista di approfondimenti e possibili Pest Risk Analysis (PRA). EPPO specifica che l’inclusione in Alert List è temporanea e che, in base agli esiti, un organismo può essere trasferito alle liste A1/A2 oppure rimosso. Per questo, la presenza in Alert List non equivale a una classificazione come quarantena: indica piuttosto un livello di attenzione e un percorso di valutazione.

In questo contesto è però importante sottolineare che EPPO non ha funzione normativa e non sostituisce la normativa UE, ma rappresenta un riferimento tecnico per valutare e confrontare i rischi fitosanitari su cui possono concentrarsi le attenzioni negli anni successivi.

organismo nocivo

Aromia bungii, organismo da quarantena inserito nella lista EPPO A2.

Cosa cambia quando un organismo diventa da quarantena

Per chi lavora in campo e in filiera, la differenza si vede soprattutto su tre piani.

  1. Controlli e requisiti in ingresso: la quarantena esiste per prevenire ingresso e diffusione di organismi nocivi e ridurre il rischio che diventino stabili sul territorio.
  2. Regole su movimentazione e tracciabilità: il sistema UE prevede requisiti e strumenti (come passaporti delle piante per specifiche categorie di materiale vegetale) proprio per governare il rischio legato alla circolazione.
  3. Misure ufficiali in caso di ritrovamento: se viene rilevato un organismo da quarantena, la risposta può includere misure di contenimento o eradicazione definite dalle autorità competenti, con impatti che spesso superano il singolo appezzamento e coinvolgono aree, vivai, canali commerciali e programmi di consegna.

Conclusione

Nel linguaggio tecnico, quarantena è una parola che pesa perché produce effetti: delimita responsabilità, attiva misure, orienta controlli e condiziona le movimentazioni. In un’epoca in cui i rischi fitosanitari si giocano sempre più sulla capacità di intercettare i problemi prima che diventino endemici, distinguere tra organismo emergente, organismo in osservazione e organismo da quarantena non è un dettaglio terminologico, ma è il primo passaggio per leggere correttamente ciò che accade alle frontiere fitosanitarie e, di riflesso, dentro le filiere.

 

Donato Liberto
© fruitjournal.com

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