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Attualità

Sicurezza sul lavoro, controlli nelle aziende agricole

Definite le linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva: da quest'anno controlli anche in materia di sicurezza sul lavoro

da uvadatavoladmin 5 Maggio 2022
5 Maggio 2022
sicurezza sul lavoro agricoltura ispettorato aziende agricole
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Definite le linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i settori sottoposti a controllo agricoltura, edilizia, logistica e trasporti, commercio e servizi alle imprese.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nel Documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2022, ha definito le linee guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva.

Diverse le novità introdotte, volte in particolare alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché al contrasto del lavoro irregolare.

L’intenzione dell’Ispettorato è dunque verificare il rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, con particolare riguardo nei confronti delle aziende operanti in realtà maggiormente soggette al rischio di infortunio.

Tra queste agricoltura, edilizia, logistica e trasporti, commercio e servizi alle imprese.

In particolare, viene posta attenzione a quei fenomeni lesivi della tutela dei lavoratori, tra cui: lavoro sommerso e caporalato; illecite esternalizzazioni; interposizioni di manodopera; casi di illegittima fruizione di prestazioni previdenziali basati sull’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi.

Oltre a quanto sopra evidenziato, la lente d’ingrandimento viene utilizzata anche per la verifica del corretto svolgimento di tirocini e l’impiego delle risorse stanziate a livello centrale per far fronte agli effetti negativi della pandemia (utilizzo cassa integrazione).

Accanto a questo, nel Documento si ricorda che la sospensione è prevista anche in caso di occupazione di lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 10% (in precedenza il limite era fissato nel 20%).

Importante rilievo viene, diversamente da quanto stabilito in precedenza, attribuito alla verifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In materia di sicurezza sul lavoro, infatti, gli Ispettori procederanno altresì con il controllo della presenza in azienda del DVR, in assenza del quale può essere disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008).

Il fondamento normativo di riferimento è rinvenibile nel dettato del Testo Unico Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 81/2008) come modificato dalla Legge 146/2021, il cui art. 14 prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in situazioni in cui, appunto, vengono violate disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori (anche dal punto di vista normativo) e prevenzione dei rischi. Le gravi violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono elencate nell’allegato I del Decreto e, tra queste, figura anche l’ipotesi di mancata elaborazione del DVR.
Una volta adottato il provvedimento di sospensione, lo stesso potrà essere revocato unicamente in caso di accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro mediante la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi poi consegnato all’Ispettorato Territoriale competente.

La revoca del provvedimento prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 2.500 euro.

Le altre cause di sospensione dell’attività imprenditoriale a causa del configurarsi di gravi carenze/violazioni in materia di salute e sicurezza sono circoscrivibili a quattro categorie.

  1. Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
    – mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
    – mancata formazione e addestramento;
    – mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
    – mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).
  2. Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
    – mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
    – mancanza di protezioni verso il vuoto.
  3. Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
    – mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  4. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
    – lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
    – organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    – presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    – mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
    – omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Ilaria De Marinis
© fruitjournal.com

 
 
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